Art. 81 LDFR

Trattazione da parte dell’ufficiale del registro fondiario

1 All’ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all’atto concernente il negozio giuridico, la necessaria autorizzazione o documenti dai quali risulti che l’autorizzazione non è necessaria, nonché, se del caso, la decisione che ha fissato il limite d’aggravio.
2 Se è manifesto che il negozio notificato sottostà ad autorizzazione e questa non è esibita, l’ufficiale del registro fondiario respinge la notificazione.
3 Se sussiste incertezza circa la necessità dell’autorizzazione per il negozio notificato, l’ufficiale del registro fondiario iscrive la notificazione nel libro giornale, rinviando la decisione circa l’iscrizione nel registro al momento in cui si sarà deciso sull’obbligo d’autorizzazione ed eventualmente sull’istanza.
4 L’ufficiale del registro fondiario assegna un termine di 30 giorni per proporre l’istanza di decisione sull’obbligo d’autorizzazione o di rilascio dell’autorizzazione medesima. Respinge la notificazione se il termine è trascorso infruttuosamente o se l’autorizzazione è stata rifiutata.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto di una richiesta
    · 30/03/2011 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Abweisung einer Grundbuchanmeldung
    · 30/03/2011 · 2 citazioni de
  • Maggiorazione per rilancio
    · 03/11/2011 · 1 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2019.379
    WBE.2019.379
    · 16/07/2020 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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