Art. 7 LFSP

Preservazione, miglioramento e ripristino dei biotopi

1 I Cantoni provvedono alla preservazione dei ruscelli, delle rive naturali e della vegetazione acquatica che servono da rifugio di fregola dei pesci o da biotopo degli avannotti.
2 Essi prendono, per quanto possibile, misure per migliorare le condizioni di vita della fauna acquatica e per ripristinare localmente i biotopi distrutti.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Progetto di condotta forzata di Lugnez: concessione per captazioni supplementari delle acque per le centrali idroelettriche esistenti (art. 29 segg
    · 12/10/2016 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto della protezione delle acque e legislazione sulla pesca; ammissibilità d'immettere veleni nelle acque per combattere gamberi non indigeni (gamberi rossi di palude)
    · 11/12/1998 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Diritto delle acque
    · 06/07/2016 · 2 citazioni de
  • Entscheid Verwaltungsgericht, 10.03.2023
    B 2022/97
    · 10/03/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.