Art. 16 LLCA

Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1 L’autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvocato non iscritto nel registro cantonale ne informa l’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato.
2 Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato di presentare osservazioni sul risultato dell’inchiesta.
3 L’esito del procedimento è notificato all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Gli avvocati possono farsi iscrivere nel registro cantonale degli avvocati di un solo cantone
    · 24/08/2005 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni
    · 25/03/2024 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)
    · 08/07/2008 · 4 citazioni de
  • 08/12/2021 · 3 citazioni de
  • Cancellazione dall'albo degli avvocati
    VB.2017.00853
    · 05/07/2018 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.