Art. 16 LLCA
Procedimento disciplinare in un altro Cantone
1 L’autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvocato non iscritto nel registro cantonale ne informa l’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato.
2 Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato di presentare osservazioni sul risultato dell’inchiesta.
3 L’esito del procedimento è notificato all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Gli avvocati possono farsi iscrivere nel registro cantonale degli avvocati di un solo cantone4 citazioni
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2Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)4 citazioni
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3 citazioni08/12/2021 · 3 citazioni de
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Cancellazione dall'albo degli avvocati2 citazioniVB.2017.00853· 05/07/2018 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.