Art. 12 LPers
Termine di disdetta
1 Il termine di disdetta ordinario del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova è al massimo di sei mesi.
2 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i termini di disdetta.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Annullamento di un contratto di lavoro di diritto pubblico per vizio di volontà6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses44 citazioni
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Auflösung des Arbeitsverhältnisses30 citazioni
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18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.