Fatti

La ricorrente [X.] era impiegata come giurista presso l'Istituto Svizzero di Diritto Comparato (SIR) dal 6 ottobre 1997. Il 21 settembre 2006, il SIR ha pronunciato il licenziamento senza preavviso del rapporto di lavoro, in quanto [X.] avrebbe dichiarato intenzionalmente in modo errato i tempi di presenza nel periodo dal 12 al 22 giugno e dal 10 agosto al 13 settembre 2006. [X.] ha presentato ricorso contro il licenziamento.

Il Tribunale Amministrativo Federale ha annullato il licenziamento senza preavviso, ma ha stabilito che il rapporto di lavoro fosse sciolto ordinariamente al 31 gennaio 2007 a causa della violazione di importanti obblighi contrattuali da parte di [X.] . [X.] ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che [X.] avesse effettivamente violato un importante obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. a LPers, in quanto non aveva rispettato ripetutamente gli orari di presenza obbligatori, aveva fornito indicazioni inesatte sui tempi di presenza effettivi e aveva svolto parzialmente lavori al di fuori del luogo di lavoro…