Art. 14 LPers
Persone nominate per la durata della funzione
1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d’esecuzione.
2 In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe:
- a. il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata;
- b. le disposizioni della presente legge e del CO concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili;
- c. l’autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l’autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lett. a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2;
- d. la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi.
3 Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses31 citazioni
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Fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses13 citazioni
Ultime sentenze del TF
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