Art. 19 LPers
Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro
1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo.
2 Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale.
3 Il datore di lavoro versa un’indennità all’impiegato se:
- a. quest’ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
- b. il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l’impiegato ha già raggiunto una certa età.
4 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa.
5 L’indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.
6 Le disposizioni d’esecuzione:
- a. stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
- b. disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell’indennità nel caso in cui l’impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
7 Il datore di lavoro può versare l’indennità con un versamento unico o a rate.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses33 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)31 citazioni
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Auflösung des Arbeitsverhältnisses21 citazioni
Ultime sentenze del TF
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