Art. 146 PP
Interrogatorio di più persone e confronti
1 Gli interrogandi sono sentiti separatamente.
2 Le autorità penali possono mettere a confronto diretto persone, comprese quelle che hanno facoltà di non rispondere. Sono fatti salvi i diritti speciali della vittima.
3 Le autorità penali possono obbligare a restare sul luogo dell’atto procedurale le persone che al termine dell’interrogatorio dovranno presumibilmente essere poste a confronto con altri.
4 Chi dirige il procedimento può escludere temporaneamente dall’udienza una persona se:
- a. vi è un conflitto di interessi; oppure b. nel corso del procedimento tale persona deve essere ancora interrogata in veste di testimone, di persona informata sui fatti o di perito.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di atto d'accusa incompleto0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unterdrückung von Urkunden (Art. 254 StGB), passive Bestechung (Art. 322quater StGB), Widerhandlung gegen das ANAG, Strafzumessung (Art. 63 StGB)1 citazioni
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1 citazioni19/10/2005 · 1 citazioni de
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0 citazioni25/10/2005 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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