Art. 45 PP
Appoggio logistico e sicurezza
1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva2 citazioni
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2Art. 47 PP e art. 214 segg0 citazioni
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31. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Haftentlassungsgesuch, Zuständigkeit4 citazioni
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3 citazioni12/10/2006 · 3 citazioni de
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2 citazioni08/06/2009 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.