Art. 45 PP

Appoggio logistico e sicurezza

1 Per quanto possibile, i Cantoni mettono a disposizione delle autorità penali della Confederazione e degli altri Cantoni i locali necessari per garantire l’esercizio della loro attività ufficiale e alloggiare le persone in carcerazione preventiva.
2 Su richiesta delle autorità penali della Confederazione, i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dell’attività ufficiale delle stesse.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva
    · 03/02/2005 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 47 PP e art. 214 segg
    · 29/10/1999 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF
    · 19/08/1970 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Haftentlassungsgesuch, Zuständigkeit
    · 31/08/2006 · 4 citazioni de Riassunto
  • 12/10/2006 · 3 citazioni de
  • 08/06/2009 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.