Art. 47 PP
Spese
1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.
2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45.
3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.
4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 47 PP e art. 214 segg3 citazioni
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2Art. 47 cpv. 4 PP: conferma della carcerazione preventiva2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni03/08/2006 · 2 citazioni de
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2 citazioni03/02/2005 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.