Art. 52 PP
Principi
1 I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.
2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev’essere eseguito l’atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.
3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 52 PPF. 1. La decisione del giudice istruttore che rifiuta di ordinare "per l'ora attuale" la libertà provvisoria dell'imputato può formare oggetto di un ricorso alla Camera di accusa. (Consid. 2.) 2. Il "ricorso"…2 citazioni
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2Potere d'esame1 citazioni
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3Art. 91 segg., 99, 105bis cpv. 2, art. 214 cpv. 1 PP0 citazioni
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4Convenzione europea dei diritti dell'uomo; ricorso contro il procuratore generale della Confederazione0 citazioni
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51. Art. 11, 127 e segg. e 214 PPF0 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni11/10/2007 · 13 citazioni de
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11 citazioni24/08/2006 · 11 citazioni de
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8 citazioni07/08/2007 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.