Art. 44 LPP
Diritto all’assicurazione
1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.
2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Proventi da fonti previdenziali0 citazioni
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2Pagamento in contanti delle prestazioni d'uscita soggette a ripartizione nell'ambito del divorzio0 citazioni
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3Estensione della massa fallimentare0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale1 citazioni
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Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung)1 citazioni
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Previdenza professionale1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.