Art. 51a LPP

Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
  1. a. definisce il sistema di finanziamento;
  2. b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
  3. c. emana e modifica i regolamenti;
  4. d. allestisce e approva il conto annuale;
  5. e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
  6. f. definisce l’organizzazione;
  7. g. organizza la contabilità;
  8. h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
  9. i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  10. j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
  11. k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
  12. l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
  13. m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
  14. n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
  15. o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
  16. p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.
4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO .
6 È fatto salvo l’articolo 50 cpv. 2, secondo periodo.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

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    Quando procede all'aggiudicazione di lavori di manutenzione per immobili che fanno parte della sostanza nella quale ha investito, la cassa pensioni argoviese è sottoposta alle norme cantonali in materia di commesse pubb…
    · 18/07/2016 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità del consiglio di fondazione
    · 18/12/2014 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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