Art. 51a LPP
Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
- a. definisce il sistema di finanziamento;
- b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
- c. emana e modifica i regolamenti;
- d. allestisce e approva il conto annuale;
- e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f. definisce l’organizzazione;
- g. organizza la contabilità;
- h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
- l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
- m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
- o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.
4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 CO .
6 È fatto salvo l’articolo 50 cpv. 2, secondo periodo.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Quando procede all'aggiudicazione di lavori di manutenzione per immobili che fanno parte della sostanza nella quale ha investito, la cassa pensioni argoviese è sottoposta alle norme cantonali in materia di commesse pubb…3 citazioni
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2Responsabilità del consiglio di fondazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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4 citazioni18/12/2014 · 4 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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