Art. 67 LPP

Copertura dei rischi

1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.
2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità di supplementi di premio per finanziare la garanzia del saggio minimo d'interesse LPP, rispettivamente la garanzia dell'aliquota di conversione LPP in caso di contratti d'assicurazione collettiva nel regim…
    · 12/03/2004 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Liquidazione parziale di un istituto di previdenza; diritto del personale uscente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti
    · 16/03/2018 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Importo della prestazione d'uscita negli istituti di previdenza che applicano il sistema del primato delle prestazioni
    · 19/02/2016 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Costi amministrativi per la promozione dell'accesso alla proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale
    · 04/11/1998 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 18/03/2013 · 2 citazioni de
  • Berufsvorsorge / Erwerbsunfähigkeitsleistungen
    VSKLA.2024.5
    · 12/10/2022 · 1 citazioni de
  • · 10/01/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.