Art. 67 LPP
Copertura dei rischi
1 Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l’affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d’assicurazione di diritto pubblico.
2 Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di supplementi di premio per finanziare la garanzia del saggio minimo d'interesse LPP, rispettivamente la garanzia dell'aliquota di conversione LPP in caso di contratti d'assicurazione collettiva nel regim…6 citazioni
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2Liquidazione parziale di un istituto di previdenza; diritto del personale uscente alla ripartizione delle riserve e degli accantonamenti1 citazioni
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3Importo della prestazione d'uscita negli istituti di previdenza che applicano il sistema del primato delle prestazioni1 citazioni
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4Costi amministrativi per la promozione dell'accesso alla proprietà d'abitazioni con mezzi della previdenza professionale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni18/03/2013 · 2 citazioni de
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Berufsvorsorge / Erwerbsunfähigkeitsleistungen1 citazioniVSKLA.2024.5· 12/10/2022 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.