Fatti

La Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt (oggi: Swiss Life) ha richiesto all'Ufficio federale delle assicurazioni private l'autorizzazione per l'introduzione di un premio di rischio per la garanzia del tasso d'interesse minimo LPP e la garanzia del tasso di conversione LPP nel settore obbligatorio della previdenza professionale. L'Ufficio federale e la Commissione federale di ricorso per la vigilanza sulle assicurazioni private hanno respinto tale richiesta, in quanto ritenevano che il tasso d'interesse minimo LPP e il tasso di conversione LPP nel settore obbligatorio non potessero essere coperti da prestazioni supplementari dei contraenti assicurativi. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo dell'Istituto di rendite e ha rinviato la questione per una nuova decisione all'Ufficio federale delle assicurazioni private.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la riscossione di premi supplementari per il finanziamento della garanzia del tasso d'interesse minimo LPP e della garanzia del tasso di conversione LPP nel settore obbligatorio della previdenza professionale non è in contrasto con il sistema. Gli artt. 14 e 15 LPP nonché gli artt. 12 e 17 cpv. 1 OPP 2 riguardano esclusivamente il lato delle prestazioni e non il lato del finanziamento. Se i rendimenti effettivamente realizzabili e il tasso d'interesse minimo o il tasso di conversione minimo divergono notevolmente a lungo termine, in modo tale da minacciare una copertura insufficiente contraria alla legge, questa deve poter essere risolta, dopo l'esaurimento di eventuali riserve, attraverso entrate supplementari, quindi anche attraverso premi supplementari.

Tuttavia, i premi supplementari non devono essere abusivi. La vigilanza sulle assicurazioni deve verificare se la…