Art. 68 LPP

Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

1 Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
2 ...
3 Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall’articolo 65a.
4 Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:
  1. a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
  2. b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 03/10/2001 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ammissibilità di supplementi di premio per finanziare la garanzia del saggio minimo d'interesse LPP, rispettivamente la garanzia dell'aliquota di conversione LPP in caso di contratti d'assicurazione collettiva nel regim…
    · 12/03/2004 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 293 segg
    · 30/05/2003 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.