Art. 104 LIFD
Organizzazione
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta dirige e sorveglia l’applicazione e l’esecuzione uniforme della presente legge. L’articolo 103 cpv. 1 è applicabile per analogia.
2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.
3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.
4 L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 108 LIFD; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta? Distinzione tra decreto, ordinanza amministrativa, decisione, direttiva amministrativa interna e informazione (consid. 2a-c)9 citazioni
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2Termine di ricorso; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VG.2017.000883 citazioni08/11/2018 · 3 citazioni de
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Direkte Bundessteuer 2014 sowie Staats- und Gemeindesteuern 20142 citazioniDB.2016.48· 06/04/1982 · 2 citazioni de
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Steuerdomizil 20211 citazioniSGSTA.2023.37· 22/02/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.