Art. 104 LIFD

Organizzazione

1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta dirige e sorveglia l’applicazione e l’esecuzione uniforme della presente legge. L’articolo 103 cpv. 1 è applicabile per analogia.
2 Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.
3 Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.
4 L’organizzazione delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art 108 LIFD; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta? Distinzione tra decreto, ordinanza amministrativa, decisione, direttiva amministrativa interna e informazione (consid. 2a-c)
    · 24/11/1995 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Termine di ricorso; decisione di accertamento in materia d'imposta federale diretta
    · 31/10/2000 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VG.2017.00088
    08/11/2018 · 3 citazioni de
  • Direkte Bundessteuer 2014 sowie Staats- und Gemeindesteuern 2014
    DB.2016.48
    · 06/04/1982 · 2 citazioni de
  • Steuerdomizil 2021
    SGSTA.2023.37
    · 22/02/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.