Art. 131 LIFD

Notificazione

1 L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l’aliquota e l’importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l’importo del capitale proprio dopo la tassazione dell’imposta sull’utile e considerato il riparto dell’utile.
2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.
3 La decisione di tassazione è notificata anche all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e all’AFC, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Sequestro fiscale; decisione di richiesta di garanzie; esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie; rigetto dell'opposizione
    · 04/02/2025 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 19/03/2013 · 7 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2011
    · 18/06/2020 · 5 citazioni de Riassunto
  • /2C_554/2013 Staats- und Gemeindesteuern 2009 - 2010
    · 30/01/2014 · 5 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.