Art. 131 LIFD
Notificazione
1 L’autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l’aliquota e l’importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l’importo del capitale proprio dopo la tassazione dell’imposta sull’utile e considerato il riparto dell’utile.
2 Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.
3 La decisione di tassazione è notificata anche all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e all’AFC, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sequestro fiscale; decisione di richiesta di garanzie; esecuzione volta ad ottenere la prestazione di garanzie; rigetto dell'opposizione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni19/03/2013 · 7 citazioni de
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20115 citazioni
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/2C_554/2013 Staats- und Gemeindesteuern 2009 - 20105 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.