Art. 137 LIFD
Decisione
1 Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:
- a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.
2 Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
3 Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta9 citazioni
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2Tariffa per figli minorenni a carico2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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SB.2014.000962 citazioni14/01/2015 · 2 citazioni de
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2 citazioni
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Quellensteuerpflicht 2008 (1.4. - 31.12.)1 citazioniQS.2015.1· 22/04/2015 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.