Art. 137 LIFD

Decisione

1 Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:
  1. a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.
2 Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
3 Egli è tenuto ad operare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Imposte alla fonte; restituzione da parte dell'autorità di tassazione di imposte in eccesso; termine per formulare la relativa richiesta
    · 09/02/2009 · 9 citazioni
  2. 2
    Tariffa per figli minorenni a carico
    · 26/06/2018 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • SB.2014.00096
    14/01/2015 · 2 citazioni de
  • 11/06/2009 · 2 citazioni de Riassunto
  • Quellensteuerpflicht 2008 (1.4. - 31.12.)
    QS.2015.1
    · 22/04/2015 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.