Art. 54 LIFD

1 L’assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva in Svizzera o dell’acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera.
2 L’assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’estero oppure con l’estinzione dell’elemento imponibile in Svizzera.
3 Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica a un’altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.
4 L’assoggettamento non cessa con il trasferimento temporaneo della sede all’estero né in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull’approvvigionamento economico del Paese.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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