Art. 66 LIFD
Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale
1 I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.
2 Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.
3 Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all’imposta sull’utile per il reddito da possesso fondiario diretto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro sulla base del CCL di un ramo professionale all'associazione competente per l'attuazione del CCL2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2000 bis 2003 (Nachsteuern)6 citazioni
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6 citazioni13/06/2007 · 6 citazioni de
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Kantonssteuer des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode vom 1. September 2014 bis zum 31. Dezember 20151 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.