Art. 9 LDes

Effetti del diritto di design

1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.
1bis Il titolare del diritto può vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.
2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 14/07/2003 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Estensione della protezione del design rispettivamente del modello
    · 13/07/2004 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Estensione della protezione del design rispettivamente del modello
    · 10/06/2004 · 1 citazioni
  4. 4
    Legittimazione passiva dell'access provider con riferimento a pretese di proibizione e cessazione
    · 08/02/2019 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Modellrechtsverletzung/Unlauterer Wettbewerb
    · 13/07/2004 · 1 citazioni de
  • 10/06/2004 · 1 citazioni de
  • 14/07/2003 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.