Art. 9 LDes
Effetti del diritto di design
1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.
1bis Il titolare del diritto può vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.
2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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17 citazioni
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2Estensione della protezione del design rispettivamente del modello3 citazioni
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3Estensione della protezione del design rispettivamente del modello1 citazioni
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4Legittimazione passiva dell'access provider con riferimento a pretese di proibizione e cessazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Modellrechtsverletzung/Unlauterer Wettbewerb1 citazioni
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1 citazioni10/06/2004 · 1 citazioni de
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1 citazioni14/07/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.