Art. 29 OPD

Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura

1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono.
2 Le superfici di cui all’allegato 2 n. 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.
3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.
4 Per la cura dei pascoli e la lotta a piante erbacee problematiche è ammessa la pacciamatura se:
  1. a. la cotica erbosa resta intatta; e b. non sono interessate superfici protette ai sensi della LPN .
5 Per il decespugliamento di superfici, con un’autorizzazione preliminare del Cantone è ammessa la pacciamatura. I Cantoni trasmettono le autorizzazioni all’UFAG per conoscenza.
6 L’autorizzazione deve contenere i seguenti oneri:
  1. a. l’intervento viene effettuato al più presto dal 15 agosto;
  2. b. dopo l’intervento risulta danneggiato al massimo il 10 per cento della superficie del suolo lavorata;
  3. c. dopo l’intervento la superficie presenta un mosaico di pascoli aperti e arbusti fermo restando che questi ultimi devono essere lasciati su almeno 1 ara su 10.
7 In casi motivati il Cantone può derogare agli oneri.
8 La pacciamatura di cui al cpv. 5 è ammessa sulla stessa superficie al massimo per due anni consecutivi. Successivamente va garantita una gestione sostenibile attraverso un uso adeguato dei pascoli. La pacciamatura può essere effettuata nuovamente al più presto dopo otto anni.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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