Art. 18m Lferr

Impianti accessori

1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L’edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell’impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
  1. a. occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
  2. b. potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
2 L’autorità cantonale sente l’UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
  1. a. su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l’impresa ferroviaria non giungono a un’intesa;
  2. b. se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell’impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
  3. c. se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
3 L’UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Incroci tra ferrovia e strada, diritto applicabile alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione
    · 25/04/2001 · 29 citazioni Riassunto
  2. 2
    Costruzione di antenne per la telefonia mobile su piloni delle linee ad alta tensione; procedura di autorizzazione applicabile (cambiamento della giurisprudenza)
    · 05/01/2007 · 6 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.