Art. 18m Lferr
Impianti accessori
1 L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L’edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell’impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
- a. occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
- b. potrebbero pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
2 L’autorità cantonale sente l’UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
- a. su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l’impresa ferroviaria non giungono a un’intesa;
- b. se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell’impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
- c. se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
3 L’UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Incroci tra ferrovia e strada, diritto applicabile alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione29 citazioni
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2Costruzione di antenne per la telefonia mobile su piloni delle linee ad alta tensione; procedura di autorizzazione applicabile (cambiamento della giurisprudenza)6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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4 citazioni
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.