Art. 21 Lferr

Limitazioni nell’interesse della sicurezza della ferrovia

1 I terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell’impresa ferroviaria, rimediarvi . Se le parti non si accordano, l’UFT, su proposta dell’impresa ferroviaria e sentite le parti, decide le misure da prendere. Nel frattempo, deve essere tralasciato qualsiasi intervento che pregiudica la sicurezza della ferrovia. Nei casi di grande urgenza, l’impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.
2 Se gli impianti e le opere dei terzi esistevano già prima dell’entrata in vigore della presente legge o prima della costruzione degli impianti ferroviari, il diritto dei terzi all’indennità, alla quale è tenuta l’impresa ferroviaria, è disciplinato dalla legislazione federale sulla espropriazione. Per gli impianti o le opere dei terzi eseguiti dopo, il loro titolare deve sopperire alle spese cagionate dalle misure previste nel cpv. 1; inoltre, non ha diritto ad alcuna indennità. I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il cpv. 1 sono a carico dell’impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di assumere le spese cagionate dalle misure di sicurezza e di risanamento
    · 17/12/1999 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale
    · 24/03/2020 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.