Fatti
Le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) gestiscono una linea ad alta tensione che attraversa il terreno del ricorrente C. Durante la costruzione di un edificio commerciale su questo terreno, la distanza minima prescritta tra la linea e l'edificio è stata superata. Di conseguenza, l'Ufficio federale dei trasporti ha ordinato misure di risanamento e ha obbligato C. a rimborsare alle FFS una parte dei costi. C. ha presentato un ricorso amministrativo, che è stato parzialmente accolto dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Contro la decisione del DATEC, C. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale afferma che sia l'art. 19 che l'art. 21 della Legge sulle ferrovie (LFerr) sono applicabili al caso in questione. L'art. 19 LFerr obbliga l'impresa ferroviaria ad adottare misure di sicurezza per proteggere la ferrovia e prevenire pericoli per le persone e le cose. L'art. 21 LFerr si riferisce ai pericoli provenienti da impianti di terzi che compromettono la sicurezza degli impianti ferroviari.
Determinante per l'attribuzione dei costi è quale delle due installazioni - la linea ad alta tensione delle FFS o l'edificio del ricorrente - fosse presente per prima. Poiché la linea esisteva già da molto tempo prima che…