Art. 20 LPC

Esecuzione forzata e compensazione

1 Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
2 Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni seguenti:
  1. a. le prestazioni complementari esigibili;
  2. b. le prestazioni complementari esigibili versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste leggi prevedano la possibilità della compensazione ;
  3. c. le prestazioni esigibili della previdenza professionale.
3 Prima di procedere alla compensazione il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 cpv. 1 LPGA è esaminato d’ufficio.
4 Se un servizio incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale o a un altro istituto di previdenza, questi ultimi non possono più liberarsi versando la prestazione all’assicurato fino a concorrenza della compensazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Impignorabilità delle prestazioni cantonali complementari all'AVS e all'AI
    · 04/09/2008 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di una pensione di vecchiaia austriaca; art. 8 cpv. 1 e 2 Cost., art. 93 cpv. 1 LEF, art. 20 cpv. 1 e art. 153a LAVS, art. 20 e 32 LPC
    · 11/08/2008 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto di un beneficiario di una rendita AVS del Liechtenstein all'impignorabilità assoluta
    · 29/05/2017 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rückforderung (Bundesgerichtsurteil 9C_537/2022 vom 6.12.22)
    EL.2022.4
    · 29/09/2022 · 1 citazioni de
  • VB.2015.00621
    14/01/2016 · 1 citazioni de
  • 11/08/2008 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.