Art. 20 LPC
Esecuzione forzata e compensazione
1 Le prestazioni secondo la presente legge non sono soggette a esecuzione forzata.
2 Gli importi da restituire possono essere compensati con le prestazioni seguenti:
- a. le prestazioni complementari esigibili;
- b. le prestazioni complementari esigibili versate in virtù di altre leggi relative alle assicurazioni sociali, sempreché queste leggi prevedano la possibilità della compensazione ;
- c. le prestazioni esigibili della previdenza professionale.
3 Prima di procedere alla compensazione il condono dell’obbligo di restituzione di cui all’articolo 25 cpv. 1 LPGA è esaminato d’ufficio.
4 Se un servizio incaricato dell’esecuzione ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a un’altra assicurazione sociale o a un altro istituto di previdenza, questi ultimi non possono più liberarsi versando la prestazione all’assicurato fino a concorrenza della compensazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impignorabilità delle prestazioni cantonali complementari all'AVS e all'AI5 citazioni
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2Pignoramento di una pensione di vecchiaia austriaca; art. 8 cpv. 1 e 2 Cost., art. 93 cpv. 1 LEF, art. 20 cpv. 1 e art. 153a LAVS, art. 20 e 32 LPC4 citazioni
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3Diritto di un beneficiario di una rendita AVS del Liechtenstein all'impignorabilità assoluta3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückforderung (Bundesgerichtsurteil 9C_537/2022 vom 6.12.22)1 citazioniEL.2022.4· 29/09/2022 · 1 citazioni de
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VB.2015.006211 citazioni14/01/2016 · 1 citazioni de
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1 citazioni11/08/2008 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.