Art. 14 LEspr

1 Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull’indennità è divenuta definitiva, l’espropriante può, quando non abbia chiesto l’anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell’espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all’espropriato. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all’espropriato.
2 L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L’azione di risarcimento dev’essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.
3 Producendo la dichiarazione di rinunzia, l’espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per espropriazione materiale e assunzione in proprietà del fondo, esigenze del diritto federale riguardo alla procedura cantonale
    · 07/02/2006 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento
    · 30/05/2001 · 0 citazioni
  3. 3
    Espropriazione
    · 20/02/1957 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Formelle und materielle Enteignung gestützt auf die Überbauungsordnung Detailerschliesssung Lächenweg/Kirchbühl
    · 05/01/2015 · 1 citazioni de
  • 07/02/2006 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.