Art. 14 LEspr
1 Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull’indennità è divenuta definitiva, l’espropriante può, quando non abbia chiesto l’anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell’espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all’espropriato. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all’espropriato.
2 L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L’azione di risarcimento dev’essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.
3 Producendo la dichiarazione di rinunzia, l’espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indennità per espropriazione materiale e assunzione in proprietà del fondo, esigenze del diritto federale riguardo alla procedura cantonale0 citazioni
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2Indennità per il danno soggettivo prevista dal diritto cantonale in aggiunta all'indennità di espropriazione; garanzia della proprietà, parità di trattamento0 citazioni
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3Espropriazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Formelle und materielle Enteignung gestützt auf die Überbauungsordnung Detailerschliesssung Lächenweg/Kirchbühl1 citazioni
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1 citazioni07/02/2006 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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