Art. 4 LEspr
Il diritto d’espropriazione può essere esercitato:
- a. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l’esercizio di un’opera nonché per il futuro ampliamento di essa;
- b. per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente;
- c. per l’acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose;
- d. in rapporto con un’opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio;
- e. per l’esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni in natura o necessari alla tutela di interessi pubblici.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Spostamento di una linea elettrica allo scopo di proteggere un monumento storico3 citazioni
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2Spostamento di condotte sottostanti una strada a causa della costruzione di un impianto ferroviario, assunzione delle spese1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Plangenehmigung Stadtbahn Glatttal; Kosten der Umlegung der Versorgungsanlagen1 citazioni
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.