Art. 4 LEspr

Il diritto d’espropriazione può essere esercitato:
  1. a. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l’esercizio di un’opera nonché per il futuro ampliamento di essa;
  2. b. per il trasporto ed il deposito del materiale da costruzione occorrente;
  3. c. per l’acquisto di esso materiale qualora non sia possibile ottenerlo altrimenti che a condizioni molto onerose;
  4. d. in rapporto con un’opera per i provvedimenti di protezione, ripristino e sostituzione secondo le prescrizioni del diritto federale sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio;
  5. e. per l’esecuzione dei provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni in natura o necessari alla tutela di interessi pubblici.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Spostamento di una linea elettrica allo scopo di proteggere un monumento storico
    · 08/01/1996 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Spostamento di condotte sottostanti una strada a causa della costruzione di un impianto ferroviario, assunzione delle spese
    · 27/04/2005 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 17/07/2023 · 1 citazioni de
  • Plangenehmigung Stadtbahn Glatttal; Kosten der Umlegung der Versorgungsanlagen
    · 27/04/2005 · 1 citazioni de
  • · 08/10/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.