Art. 86 LEspr
1 Salvo il caso in cui l’espropriante si riservi esplicitamente di rinunziare all’espropriazione anche dopo chiusa la procedura, il giudice inquirente può, a richiesta della controparte e avvenuto che sia lo scambio degli allegati, ordinare all’espropriante stesso il pagamento immediato dell’indennità, nella misura in cui questa, secondo le conclusioni delle parti, non è più controversa.
2 Ove l’espropriante fornisca sufficienti garanzie per l’importo ancora controverso, il giudice inquirente può, a richiesta del medesimo, decidere che l’espropriazione produca i suoi effetti già col pagamento della parte non controversa dell’indennità.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del giudice delegato.1 citazioni
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2Espropriazione0 citazioni
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