Art. 12 LAFam
Ordinamento applicabile
1 Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa secondo l’articolo 17 cpv. 2 lett. b le stesse norme previste per i datori di lavoro.
2 I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse.
3 I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell’AVS.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concorso di diritti8 citazioni
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2Perequazione degli oneri3 citazioni
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3Succursali2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Familienzulage (Kassenwechsel)2 citazioni
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Familienzulagen2 citazioni
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Familienzulagen2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.