Art. 4 LAFam
Persone che danno diritto agli assegni familiari
1 Danno diritto agli assegni familiari:
- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile ;
- b. i figliastri;
- c. gli affiliati;
- d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 3 cpv. 1 e art. 26 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF)32 citazioni
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2Concorso di diritti19 citazioni
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3Art. 73, art. 1 lett. a e u punto i, art. 4 n. 1 lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/7117 citazioni
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46 citazioni
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5Art. 60 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 20092 citazioni
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6Art. 4, 15 e 16 della Convenzione dell'8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali, rimasta applicabile nelle relazioni tra Svizzer…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Familienzulage (Kinderzulage)6 citazioni
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Assegno familiare3 citazioni
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Assegni familiari (assegno di formazione)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.