Art. 23 LFINMA

Trattamento di dati

1 Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
2 Può farlo in particolare per:
  1. a. controllare gli assoggettati alla vigilanza;
  2. b. esercitare la vigilanza;
  3. c. condurre un procedimento;
  4. d. valutare le garanzie per un’attività irreprensibile;
  5. e. valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o f. l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
3 Per il trattamento di dati allo scopo di cui al cpv. 2 lett. e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.
4 La FINMA disciplina i dettagli.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Base legale per la restrizione di diritti fondamentali
    · 28/08/2015 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legalità della "watchlist" elaborata dalla FINMA
    · 22/03/2017 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.