Art. 23 LFINMA
Trattamento di dati
1 Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
2 Può farlo in particolare per:
- a. controllare gli assoggettati alla vigilanza;
- b. esercitare la vigilanza;
- c. condurre un procedimento;
- d. valutare le garanzie per un’attività irreprensibile;
- e. valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o f. l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
3 Per il trattamento di dati allo scopo di cui al cpv. 2 lett. e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.
4 La FINMA disciplina i dettagli.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Base legale per la restrizione di diritti fondamentali3 citazioni
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2Legalità della "watchlist" elaborata dalla FINMA2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.