Art. 7 LAF
Specie e ammontare degli assegni
Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 cpv. 1 LAFam . Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1, art. 3-5 LFA2 citazioni
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20 citazioni
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3Consid. 1b)0 citazioni
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4L'assegno per i figli secondo la legislazione federale assume in questo caso valore complementare rispetto alla prestazione di diritto cantonale (consid. 3b, consid. 3c)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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