Art. 21 ALC
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
(1) Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, le disposizioni del presente Accordo non devono incidere sulla definizione di lavoratore frontaliero secondo gli accordi di doppia imposizione.
(2) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di operare distinzioni, nell’applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è comparabile, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
(3) Nessun elemento del presente Accordo vieta alle parti contraenti di adottare o di applicare misure volte a garantire l’imposizione, il pagamento o il recupero effettivo delle imposte o a prevenire l’evasione fiscale conformemente alle disposizioni della normativa tributaria nazionale di una parte contraente o agli accordi tra la Svizzera, da un lato, e uno o più Stati membri della Comunità europea, dall’altro, volti ad evitare la doppia imposizione, oppure di altre intese fiscali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1CDI-D3 citazioni
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2Limitazione quantitativa e temporale del versamento annuo a titolo di riscatto della previdenza professionale0 citazioni
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3Conversione dei redditi da lavoro di un frontaliero; nessuna discriminazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Direkte Bundessteuer 2009 sowie Staats- und Gemeindesteuern 20090 citazioniDB.2011.24· 15/11/2010 · 0 citazioni de
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0 citazioni01/10/2009 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.