Fatti
X. è cittadino tedesco e nel 2010 era soggetto alla tassazione alla fonte in Svizzera in qualità di lavoratore dipendente. Fino al 20 novembre 2010 aveva il suo domicilio nel Cantone di San Gallo, successivamente nel Cantone di Svitto. L'amministrazione fiscale ha proceduto a una successiva tassazione ordinaria e ha ripartito il reddito e il patrimonio tra i due Cantoni in proporzione alla durata del domicilio.
X. ha presentato un ricorso sostenendo di essere trattato peggio di un cittadino svizzero nella stessa situazione a causa della disposizione dell'art. 38 cpv. 4 LIFD. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la tassazione alla fonte non si basa direttamente sulla cittadinanza, ma sullo status di soggiorno, che tuttavia non ha alcun ruolo per i cittadini svizzeri. Ciò costituisce una discriminazione (diretta o indiretta) ai sensi dell'art. 2 ALC e dell'art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC.
La regolamentazione speciale dell'art. 38 cpv. 4 LIFD per la successiva tassazione ordinaria delle persone soggette a tassazione alla…