Art. 15 ORF
Comunicazione di modifiche del sistema
I Cantoni assicurano che l’UFRF sia informato in merito a modifiche rilevanti del sistema utilizzato per il registro fondiario informatizzato prima della loro introduzione, in particolare se riguardanti la concezione o lo sviluppo del sistema.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…5 citazioni
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2Notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario (art. 948 cpv. 1, 963 cpv. 1 e 972 CC)0 citazioni
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3Diritto dei coeredi ad una parte degli utili (art. 619 CC); diritto transitorio. 1. L'esistenza e il contenuto del diritto ad una parte degli utili sono retti dal diritto in vigore al momento in cui uno dei coeredi ha a…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundbuchanmeldung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.