Art. 32 ORF

Allestimento di estratti ufficiali

1 Gli estratti cartacei del registro fondiario informatizzato sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma.
2 Gli estratti cartacei dal registro fondiario cartaceo sono allestiti sotto forma di copie o trascrizioni e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. Se la situazione non richiede altrimenti, gli estratti allestiti come copie di un foglio del libro mastro possono riportare anche dati cancellati.
3 L’allestimento di estratti ufficiali elettronici del registro fondiario informatizzato è retto dall’OAPuE .
4 I Cantoni possono offrire estratti ufficiali elettronici del registro fondiario cartaceo. L’allestimento è retto dall’OAPuE.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Comproprietà dipendente, divisione del fondo principale
    · 10/10/2003 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Fede pubblica del registro fondiario; limiti
    · 02/03/2004 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WBE.2009.73
    WBE.2009.73
    · 17/09/2009 · 1 citazioni de
  • 02/03/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.