Art. 32 ORF
Allestimento di estratti ufficiali
1 Gli estratti cartacei del registro fondiario informatizzato sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma.
2 Gli estratti cartacei dal registro fondiario cartaceo sono allestiti sotto forma di copie o trascrizioni e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. Se la situazione non richiede altrimenti, gli estratti allestiti come copie di un foglio del libro mastro possono riportare anche dati cancellati.
3 L’allestimento di estratti ufficiali elettronici del registro fondiario informatizzato è retto dall’OAPuE .
4 I Cantoni possono offrire estratti ufficiali elettronici del registro fondiario cartaceo. L’allestimento è retto dall’OAPuE.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Comproprietà dipendente, divisione del fondo principale4 citazioni
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2Fede pubblica del registro fondiario; limiti2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 2. Kammer — WBE.2009.731 citazioniWBE.2009.73· 17/09/2009 · 1 citazioni de
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1 citazioni02/03/2004 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.