Art. 1 LPAc

Scopo

Scopo della presente legge è di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli e in particolare di:
  1. a. preservare la salute dell’uomo, degli animali e delle piante;
  2. b. garantire l’approvvigionamento e promuovere un uso parsimonioso dell’acqua potabile ed industriale;
  3. c. conservare i biotopi naturali per la fauna e la flora indigene;
  4. d. conservare le acque ittiche;
  5. e. salvaguardare le acque come elementi del paesaggio;
  6. f. garantire l’irrigazione agricola;
  7. g. permettere l’uso delle acque a scopo di svago e di ristoro;
  8. h. garantire la funzione naturale del ciclo idrologico.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Approvazione dei piani della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000")
    · 25/10/1995 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA
    · 29/05/1981 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.