Art. 14 LPAc
Aziende con allevamento di bestiame da reddito
1 Ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime.
2 Il concime di fattoria deve essere sfruttato a fini agricoli o orticoli in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
3 L’azienda deve disporre di impianti che permettano il deposito per almeno tre mesi. L’autorità cantonale può prescrivere una capacità di deposito superiore per le aziende site in regione di montagna o esposte a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale. Può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente.
4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda viene valorizzata fuori del raggio d’esercizio d’uso locale, l’effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall’esercizio dell’azienda.
5 Le aziende che cedono concime devono registrare ogni fornitura nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
6 L’autorità cantonale riduce il n. di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l’altitudine o la situazione topografica lo richiedano.
7 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle esigenze relative alla superficie utile per:
- a. l’avicultura e l’allevamento equino nonché per piccole e medie aziende già esistenti che allevano altri animali da reddito;
- b. le aziende che adempiono compiti d’interesse pubblico (riciclaggio dei rifiuti, ricerca ecc.).
8 Un’unità di bestiame grosso-letame corrisponde alla quantità media annua di colaticcio e di letame prodotta da una vacca di 600 chilogrammi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione delle acque dall'inquinamento, LF 16 marzo 1955. 1. Ricorso di diritto amministrativo; motivi10 citazioni
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2Azienda agricola: considerazione dei diversi fattori per calcolare l'unità standard di mano d'opera; art. 2, 7, 84 LDFR; art. 2a ODFR; art. 3, 14, 27 OTerm; art. 70 LAgr; art. 14 cpv. 1-6 LPAc; art. 26 OPAc; art. 2 e 10…7 citazioni
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3Art. 37 n. 1 LCIA3 citazioni
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4Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA2 citazioni
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51. Chi è l'autore del perturbamento in materia di protezione delle acque (consid. 2)? 2. Opportunità di una decisione presa per proteggere le acque sotteranee (consid. 3). 3. È ammissibile imporre all'affittuario l'obbl…2 citazioni
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6Opposizione e ricorso di diritto amministrativo contro i progetti delle strade nazionali0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni15/06/2009 · 10 citazioni de
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landwirtschaftlicher Gewässerschutz: Anforderungen an eine Kälber-Iglu-Anlage3 citazioni
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Feststellungsverfügung bez. landwirtschaftliches Gewerbe3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.