Art. 38 LPAc
Copertura e messa in galleria di corsi d’acqua
1 I corsi d’acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.
2 L’autorità può autorizzare deroghe per:
- a. i canali di sfogo delle piene e i canali d’irrigazione;
- b. passaggi di vie di comunicazione;
- c. passaggi di strade agricole o forestali;
- d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente;
- e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l’agricoltura.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Messa a cielo aperto di un corso d'acqua8 citazioni
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2Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)8 citazioni
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3Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diritto delle acque6 citazioni
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Teilrevision Ortsplanung (Suvretta House)5 citazioni
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Ausbau Vadanabach5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.