Art. 38 LPAc

Copertura e messa in galleria di corsi d’acqua

1 I corsi d’acqua non devono né essere coperti né essere messi in galleria.
2 L’autorità può autorizzare deroghe per:
  1. a. i canali di sfogo delle piene e i canali d’irrigazione;
  2. b. passaggi di vie di comunicazione;
  3. c. passaggi di strade agricole o forestali;
  4. d. i piccoli canali artificiali di drenaggio con deflusso non permanente;
  5. e. il rifacimento di coperture o messe in galleria esistenti, sempreché non sia possibile ripristinare lo scorrimento a cielo aperto o qualora ne derivi un importante pregiudizio per l’agricoltura.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Messa a cielo aperto di un corso d'acqua
    · 24/04/2014 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA
    · 29/05/1981 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Diritto delle acque
    · 03/10/2017 · 6 citazioni de
  • Teilrevision Ortsplanung (Suvretta House)
    · 30/01/2013 · 5 citazioni de
  • Ausbau Vadanabach
    · 09/02/2007 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.