Art. 39 LPAc
Introduzione di sostanze solide nei laghi
1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l’acqua.
2 L’autorità cantonale può autorizzare il riporto:
- a. per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti;
- b. se il riporto consente il risanamento di una zona d’acqua stagnante.
3 I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni10/10/2006 · 3 citazioni de
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2 citazioni30/03/2015 · 2 citazioni de
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Baubewilligung / Uferschutz- und Freizeitanlage1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.