Art. 39 LPAc

Introduzione di sostanze solide nei laghi

1 È vietato introdurre sostanze solide nei laghi, anche se non possono inquinare l’acqua.
2 L’autorità cantonale può autorizzare il riporto:
  1. a. per costruzioni ad ubicazione vincolata in zone edificate, se interessi pubblici preponderanti lo esigono e se lo scopo perseguito non può essere raggiunto altrimenti;
  2. b. se il riporto consente il risanamento di una zona d’acqua stagnante.
3 I riporti devono essere sistemati nel modo più naturale possibile e la vegetazione ripuale distrutta deve essere sostituita.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/10/2006 · 3 citazioni de
  • 30/03/2015 · 2 citazioni de
  • Baubewilligung / Uferschutz- und Freizeitanlage
    · 28/11/2022 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.