Fatti
L'autorità edilizia della Città di Olten ha sottoposto al Dipartimento delle costruzioni e della giustizia del Cantone di Soletta (DCG) la domanda per un impianto di protezione delle rive e per lo svago sulla sponda sinistra dell'Aare, tra il ponte della ferrovia Gäu e la spiaggia. Il muro di sponda, in cattivo stato, dovrà essere risanato e l'uso ricreativo della sponda dell'Aare valorizzato.
La ricorrente [A.] , proprietaria della particella confinante n. 1933, ha presentato opposizione e ha chiesto il rifiuto dell'autorizzazione per le tre nuove scalinate di accesso a sud e per i gradini per la seduta sopra il muro di sponda. Il DCG e il Dipartimento cantonale dell'economia pubblica hanno respinto l'opposizione il 3 dicembre 2020 e hanno rilasciato l'autorizzazione per la costruzione fuori dalla zona edificabile, l'autorizzazione in materia di pesca, quella in materia di protezione delle acque e quella per il disboscamento della vegetazione ripariale. La Commissione edilizia della Città di Olten ha respinto l'opposizione il 6 gennaio 2021 e ha rilasciato l'autorizzazione edilizia con condizioni e oneri.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta ha respinto il ricorso il 20 settembre 2021. La ricorrente ha quindi presentato il 29 ottobre 2021 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento e il rinvio al Tribunale amministrativo. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è giunto alla conclusione che la decisione è conforme al diritto federale in materia ambientale solo in parte. Il Tribunale federale ha respinto la domanda di effetto sospensivo il 22 dicembre 2021.
Oggetto della controversia sono unicamente le nuove possibilità di seduta (zoccolo a sedile del muro di sponda e blocchi di pietra) e le tre nuove scalinate di accesso nel tratto superiore di circa 65 m; non sono controversi la protezione della sponda, il punto di immissione e di scarico e le installazioni per la Società dei pontonieri di Olten (PSVO).
Diritto
Il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile contro la decisione finale cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 LTF); la ricorrente è legittimata in quanto frontista (art. 89 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF); le censure di violazione dei diritti fondamentali sono esaminate solo se sufficientemente motivate (art. 106 cpv. 2 LTF).
Sulla questione della sistemazione dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 37 LPAc: le misure puntuali per costruzioni sui corsi d'acqua che servono ad altri scopi, come gli approdi, non rientrano nel concetto di sistemazione. Le scalinate di accesso non costituiscono quindi una sistemazione del corso d'acqua ai sensi dell'art. 37 LPAc e l'art. 4 cpv. 2 LCAI non è applicabile. Per lo zoccolo a sedile e i blocchi di pietra vi è una doppia funzione: servono anche alla protezione dall'erosione, ma la loro concreta configurazione serve all'impianto ricreativo. Lo zoccolo, le file di sedili e le scalinate impediscono una vegetazione ripariale adatta al luogo e favoriscono l'uso ricreativo, il che può contrastare con lo scopo dell'art. 37 cpv. 2 LPAc; occorre quindi verificare se l'impianto ricreativo nello spazio riservato alle acque sia autorizzabile.
Sull'autorizzazione nello spazio riservato alle acque ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 OPAc: gli impianti si trovano indiscutibilmente nello spazio riservato alle acque dell'Aare, largo 20 m. La necessità di ubicazione richiede che l'impianto, in ragione del suo scopo o delle condizioni locali, non possa essere realizzato al di fuori dello spazio riservato alle acque. Lo scopo, cioè consentire la sosta e la balneazione direttamente sull'Aare, rende in linea di principio l'impianto legato all'ubicazione. Ciò non può tuttavia significare che impianti di questo tipo possano essere realizzati ovunque nello spazio riservato alle acque; occorre un bisogno oggettivo riguardo a ubicazione, estensione e configurazione, il che presuppone in linea di massima l'esame di ubicazioni alternative. Nella decisione impugnata mancano simili considerazioni. Appare tuttavia sensato migliorare l'accessibilità in tratti già fortemente sistemati e utilizzati per scopi ricreativi, il che depone a favore della necessità di ubicazione. L'uso ricreativo risponde a un interesse pubblico, ma è necessaria un'analisi precisa degli interessi pubblici nel caso concreto. La protezione dalle piene non è compromessa.
Sulla zona di protezione comunale delle rive (art. 24 RC di Olten): la zona persegue la conservazione e la valorizzazione delle rive nonché il libero accesso per le persone che cercano svago; le costruzioni non sono ammesse, gli impianti solo se compatibili con lo scopo della zona. Il Tribunale amministrativo poteva ritenere il progetto conforme alla zona; la censura di applicazione arbitraria del diritto comunale non è sufficientemente motivata. Un obbligo di pianificazione (iscrizione nel piano direttore) non è ritenuto vincolante a motivo del tratto relativamente breve e già costruito, sebbene altri progetti di svago sulla sponda dell'Aare potrebbero dover essere presi in considerazione.
Sulla protezione della vegetazione ripariale ai sensi degli art. 21 e 22 LPN: la vegetazione ripariale comprende comunità vegetali naturali o prossime allo stato naturale, adatte al luogo, nella zona di oscillazione del corso d'acqua e della falda freatica. Il Tribunale amministrativo ha constatato in modo generico che non si trattava di golena, senza accertamenti sulla natura e sulla frequenza della vegetazione. Secondo gli atti, un intervento sulla vegetazione ripariale non può essere escluso, poiché mancano indicazioni sullo strato arbustivo ed erbaceo. Un'autorizzazione al disboscamento ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPN può essere rilasciata solo per interventi ammessi dalla legislazione sulle opere idrauliche e sulla protezione delle acque; l'art. 41c cpv. 1 OPAc non rientra in tale categoria, poiché il legislatore delegato non intendeva introdurre nuove eccezioni alla protezione della vegetazione ripariale. Il disboscamento per l'impianto ricreativo è quindi inammissibile; la piantagione di legni adatti al luogo non cambia nulla.
Sulla…