Art. 22 LPN
1 L’autorità cantonale competente può, in determinati territori, permettere eccezioni per la raccolta e il dissotterramento di piante protette e la cattura d’animali a scopo scientifico, didattico o terapeutico.
2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque.
3 Qualora un altro atto normativo federale fondi la competenza di un’autorità federale di decidere circa un progetto, l’autorizzazione è rilasciata da questa autorità. ... .
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimozione di vegetazione ripuale (art. 22 cpv. 2 LPN)17 citazioni
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2Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico0 citazioni
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3Delimitazione tra ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico. 1. Rimedi di diritto contro la ripartizione delle spese della procedura cantonale (consid. 1b)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni10/10/2006 · 5 citazioni de
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Ausführungsprojekt Umfahrung Näfels2 citazioni
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2 citazioni30/03/2015 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.