Art. 60a LPAc
Tasse cantonali sulle acque di scarico
1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
- a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
- b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
- c. degli interessi;
- d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio.
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3 I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Tassa periodica per lo smaltimento delle acque; rimedi giuridici; forza derogatoria del diritto federale54 citazioni
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2Il loro smaltimento deve essere finanziato secondo il principio "chi inquina paga" (consid. 4)13 citazioni
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3Principio di legalità; principio della copertura dei costi; principio di causalità8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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37 citazioni
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34 citazioni
Ultime sentenze del TF
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