Art. 60a LPAc

Tasse cantonali sulle acque di scarico

1 I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
  1. a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
  2. b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
  3. c. degli interessi;
  4. d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del loro esercizio.
2 Se l’introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3 I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4 Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Tassa periodica per lo smaltimento delle acque; rimedi giuridici; forza derogatoria del diritto federale
    · 10/10/2001 · 54 citazioni Riassunto
  2. 2
    Il loro smaltimento deve essere finanziato secondo il principio "chi inquina paga" (consid. 4)
    · 21/02/2012 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principio di legalità; principio della copertura dei costi; principio di causalità
    · 22/06/2023 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.