Art. 62a LPAc

Provvedimenti presi dall’agricoltura

1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze, se:
  1. a. i provvedimenti sono necessari a soddisfare le esigenze relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  2. b. il Cantone interessato ha designato le zone in cui sono necessari i provvedimenti e ha armonizzato i provvedimenti previsti;
  3. c. i provvedimenti non sono economicamente sostenibili.
2 Le indennità sono stabilite in funzione delle proprietà e della quantità di sostanze di cui si previene il convogliamento e il dilavamento, nonché dei costi dei provvedimenti che non sono indennizzati mediante i contributi secondo la legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.
3 …
4 L’Ufficio federale dell’agricoltura accorda le indennità come contributi globali sulla base di accordi di programma conclusi con i Cantoni per ogni zona in cui sono necessari provvedimenti. Per valutare se i programmi previsti assicurano un’adeguata protezione delle acque, consulta l’Ufficio federale. I Cantoni attribuiscono le indennità ai singoli aventi diritto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennità per il risanamento di siti inquinati
    · 07/04/2005 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.