Art. 42 OPAc

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1 Prima di autorizzare un’operazione di spurgo o di svuotamento di un bacino di accumulazione, l’autorità accerta che i sedimenti vengano asportati in altro modo che per dilavamento, se ciò è rispettoso dell’ambiente ed economicamente sopportabile.
2 In caso di dilavamento dei sedimenti, l’autorità si assicura che il danno arrecato alle biocenosi costituite da piante, animali e microrganismi sia il minore possibile, fissando in particolare:
  1. a. il momento e le modalità di spurgo o di svuotamento;
  2. b. la concentrazione massima di materiale in sospensione nel corso d’acqua che deve essere rispettata durante le operazioni di spurgo o di svuotamento;
  3. c. in quale misura, ad operazioni ultimate, si debba procedere al risciacquo per asportare il materiale fine che si è depositato nel corso d’acqua durante lo spurgo o lo svuotamento.
3 I capoversi 1 e 2 non si applicano agli abbassamenti immediati del livello delle acque dovuti a eventi straordinari (art. 40 cpv. 3 LPAc).

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 05/10/1999 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione (art. 40 LPAc)
    · 20/09/2012 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Gewässerschutz
    · 20/09/2012 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.35
    WBE.2017.35
    · 24/08/2020 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.