Fatti

La società X. gestisce dal 1863 un diritto di utilizzo delle acque del fiume Wigger per la produzione di energia idroelettrica. Nell'ambito di lavori di protezione contro le piene, il governo cantonale di Lucerna ha autorizzato nel 1988 e 1991 il completo rinnovo dell'opera di ritenuta, senza fissare una portata minima, ma esigendo la costruzione di una scala per pesci. Nel 2011, il governo cantonale ha fissato una portata minima di 200-250 litri al secondo e ha regolamentato le modalità di svuotamento del bacino di ritenuta al fine di proteggere la fauna e la flora acquatiche. La società X. ha contestato queste ultime disposizioni presso il Tribunale amministrativo cantonale e successivamente presso il DTF.

Legge

Il DTF ritiene che le disposizioni contestate relative allo svuotamento del bacino di ritenuta rientrano nell'art. 40 LPAc, che disciplina specificamente la rimozione dei sedimenti accumulati nei bacini di ritenuta al fine di mantenere la capacità di accumulo sfruttabile. Sebbene tali svuotamenti comportino variazioni improvvise della portata, essi non sono soggetti all'art. 39a LPAc sulle fluttuazioni di portata, che riguarda le variazioni di portata legate al normale funzionamento delle turbine.

Per determinare se le misure di risanamento ordinate pregiudichino la sostanza dei diritti acquisiti della società…