Art. 40 LPAc
Spurgo e svuotamento dei bacini d’accumulazione
1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell’acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell’impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d’acqua.
2 Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l’autorizzazione del Cantone. L’autorità che rilascia l’autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell’esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l’autorità si limita a stabilire il momento dell’operazione e le modalità d’esecuzione.
3 Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l’autorità che rilascia l’autorizzazione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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110 citazioni
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2Spurgo e svuotamento dei bacini d'accumulazione (art. 40 LPAc)2 citazioni
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3Risanamento di deflussi residuali secondo l'art. 80 cpv. 1 LPAc0 citazioni
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4Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Restwassersanierung der Misoxer Kraftwerke AG2 citazioni
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Gewässerschutz2 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2017.351 citazioniWBE.2017.35· 24/08/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.