Art. 27 LATer
Vendita per corrispondenza di medicamenti
1 La vendita per corrispondenza di medicamenti è di massima vietata.
2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:
- a. per il medicamento in questione vi è una prescrizione medica;
- b. non vi si oppongono requisiti di sicurezza;
- c. è garantita una corretta consulenza;
- d. è garantita una sufficiente sorveglianza medica degli effetti.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità.
4 I Cantoni rilasciano l’autorizzazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)2 citazioni
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2Diritto di ricorso di associazioni professionali1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Versand nicht rezeptpflichtiger Arzneimittel4 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.