Art. 27 LATer

Vendita per corrispondenza di medicamenti

1 La vendita per corrispondenza di medicamenti è di massima vietata.
2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:
  1. a. per il medicamento in questione vi è una prescrizione medica;
  2. b. non vi si oppongono requisiti di sicurezza;
  3. c. è garantita una corretta consulenza;
  4. d. è garantita una sufficiente sorveglianza medica degli effetti.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità.
4 I Cantoni rilasciano l’autorizzazione.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di ricorso di associazioni professionali
    · 29/09/2015 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.